Alla fine del 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura il disegno di legge relativo al bilancio dello Stato per il 2026. Il provvedimento è poi passato all’esame della Camera dei deputati, che lo ha approvato senza variazioni nell’ultima settimana dell’anno scorso, non essendoci stato il tempo per una nuova doppia lettura dei due rami del Parlamento.
Tra i numerosi emendamenti al testo iniziale presentati dal Governo, non sono stati approvati quelli – proposti da senatori della maggioranza e dell’opposizione – che prevedevano una proroga del bonus barriere 75%.
Il bonus, pertanto, è scaduto il 31 dicembre 2025. Ciò significa che i contribuenti Irpef potevano beneficiare della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche solo per i pagamenti eseguiti entro tale data. È comunque possibile accedere alla detrazione anche se i lavori non sono stati ancora realizzati e lo saranno solo nel 2026, poiché per questi contribuenti si applica il criterio di cassa. Al contrario, per i soggetti IRES l’accesso alla detrazione matura solo se i lavori sono terminati entro il 31 dicembre 2025, essendo per loro valido il criterio di competenza.
Per il 2026 è invece confermata la proroga delle maggiori aliquote vigenti nel 2025 per il bonus ristrutturazione edilizia: 50% per i contribuenti proprietari dell’immobile su cui si eseguono i lavori, o titolari di un diritto reale di godimento, che adibiscano l’immobile stesso a dimora abituale; per tutti gli altri casi, l’aliquota di detrazione sarà del 36%.
Restano in vigore anche nel 2026, essendo una misura permanente, i limiti individuali di spesa detraibile, che riducono le possibilità di detrarre dal reddito alcune tipologie di spese, tra cui quelle di ristrutturazione edilizia, per i contribuenti con redditi annui superiori a 75.000 euro, con ulteriori restrizioni per quelli con redditi superiori a 100.000 euro (si vedano le circolari del 24 giugno e del 24 ottobre 2025).
Infine, è stata soppressa dal Senato la norma inizialmente prevista dal Governo che vietava l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da sconti in fattura o cessione del credito per il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.